Art. 19.
(Avanzamento del personale in servizio continuativo).

      1. Per le procedure di avanzamento del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio continuativo, si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale delle Forze armate.
      2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:

          a) per anzianità;

          b) a scelta;

          c) per concorso per titoli di servizio ed esami;

 

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          d) per meriti eccezionali.

      3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D, D1, D2, D3 e D4 annesse alla presente legge.
      4. Le modalità e i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 sono disciplinati con apposito provvedimento del Ministro della difesa, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del presidente generale della CRI, sentito il parere dell'ispettore superiore del Corpo militare.
      5. L'avanzamento di cui alla lettera d) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dall'articolo 29.